Accordi di ristrutturazione

L’accordo di ristrutturazione ha come finalità principale la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma. Si sostanzia in un piano redatto dal professionista che, a seguito dell’apposizione di un visto di “fattibilità e veridicità”, deve essere omologato dal tribunale dove l’azienda ha la sua sede legale. 

Il comma 1 dell’art. 182-bis L.F. prevede che l’imprenditore in crisi può domandare, depositando la documentazione richiesta dall’art. 161 L.F., “l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”.

La percentuale minima del sessanta per cento dei crediti, indicata dalla norma come condizione per la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, va calcolata sull’intera esposizione debitoria dell’imprenditore, compresi i crediti garantiti da diritto di prelazione, e si riferisce non al numero dei creditori, ma alla complessiva entità dei crediti.

Con l’istituto in esame il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

Stante il carattere contrattuale dell’accordo, il regolamento in esso previsto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, invece, i creditori che non hanno aderito all’accordo, l’art. 182-bisdella L.F. prevede, come requisito di attuabilità dell’accordo stesso, la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio del loro credito.

In particolare, i creditori non aderenti devono essere soddisfatti entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del loro credito, ovvero, se il credito è già scaduto alla data di omologazione, entro 120 giorni dalla stessa data (art. 182-bis , L.F.).

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