In caso di crisi aziendale Studio Steduto supporta l’imprenditore nell’effettuare un’analisi economico-finanziaria rapida ed efficace al fine di comprendere i reali fattori che stanno determinando la crisi d’azienda e individuando le diverse possibili opzioni per l’uscita dalla crisi valutando contestualmente tutte le implicazioni economico-finanziarie, legali e giuslavoristiche ed elaborando un piano di risanamento con i più appropriati interventi di ristrutturazione aziendale. Nel caso di una situazione di crisi profonda e irreversibile, Studio Steduto supporta l’imprenditore in tutte le scelte che si dovessero rendere necessarie nell’ambito della cessazione dell’attività. In termini operativi, la gestione di una crisi aziendale, seguendo rigorose regole imposte dal diritto fallimentare, consente di eliminare la parte “deteriorata” dell’attività aziendale liberando risorse in grado di finanziare le attività “sane”. Risanare la parte aziendale deteriorata significa:
- definizione e/o eliminazione dei debiti con le banche
- definizione e/o eliminazione dei debiti con l’erario, con l’Inps o con i dipendenti dell’azienda
- definizione e/o eliminazione dei debiti con i fornitori
- tutela da pignoramenti e azioni esecutive sul patrimonio aziendale
- salvaguardia della attività “sane” dell’azienda in grado di produrre reddito
- tutela del patrimonio personale (o della famiglia) in caso di fallimento
L’ordinamento giuridico prevede tre diverse procedure, finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l’impresa predisponga un piano di risanamento in cui si individuino le cause, analizzino le possibili alternative e delineino nel dettaglio le strategie e gli interventi concreti volti a superare le difficoltà economiche e finanziarie.
Le procedure in esame sono le seguenti:
piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo, ma sono considerate dalla dottrina maggioritaria procedure stragiudiziali.
Queste tre procedure, spesso (ma non sempre) alternative tra loro, presentano importanti caratteristiche comuni:
- presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”;
- presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
- tutele e limitazioni all’azione revocatoria: l’art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all’ambito dell’azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro afferenza all’esecuzione di un piano di risanamento. L’art. 217-bis L.F. dichiara non applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
- piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall’art. 28 , lett. a) e b), della L.F. (ovvero esercitare la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, sia in forma individuale che mediante studio professionale associato o società tra professionisti), deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L’attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell’art. 2399, c.c. “e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo” (ex art. 67 , L.F.). L’attestazione presuppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza e fattibilità del piano e che lo stesso sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.
Gli strumenti di cui sopra sono caratterizzati da un livello di complessità procedurale e pubblicità crescente, per cui se il piano attestato di risanamento non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria né alcuna forma di pubblicità, l’accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato al registro delle imprese e vede il coinvolgimento del Tribunale solo nella fase di omologazione. Il concordato preventivo vede invece il Tribunale operare quale organo della procedura a tutti gli effetti.
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