Il concordato preventivo è un istituto che consente all’imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione e di pagamento anche parziale di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento.
Il comma 1 dell’art. 160 della L.F. individua i presupposti per l’ammissione al concordato preventivo, disponendo che l’imprenditore in stato di crisi (oppure in stato di insolvenza, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 160 L.F.) ha la possibilità di sottoporre ai propri creditori un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti.
Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell’impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, “anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.
La norma prevede che il concordato sia approvato “dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, precisando che, ove siano previste diverse classi di creditori, “il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”.
É importante quindi sottolineare che l’impresa debitrice può raggruppare i creditori in classi formate o in base alla posizione giuridica dei creditori stessi o in relazione ad interessi economici omogenei tra debitore e creditori. In questo caso si deve raggiungere le doppia maggioranza, ossia quella all’interno di ogni classi e anche quella di tutti i crediti ammessi al voto. I creditori legittimati al voto sono i soli chirografari.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali la proposta di concordato preveda la soddisfazione non integrale, hanno diritto di voto in quanto “equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”.
Nel piano di concordato è obbligatorio rispettare la regola della par condicio creditorum e gli effetti sono prodotti nei confronti di tutti i creditori, sia quelli aderenti sia quelli dissenzienti.
Le modifiche apportate all’art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell’articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all’adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
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