Il Piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.) ha come obiettivo principale la soddisfazione dei creditori, tramite il riassestamento dei debiti e la riorganizzazione economico- finanziaria e manageriale dell’azienda, ai fini del prosieguo dell’attività imprenditoriale.
Chi può beneficiarne?
Presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
La disciplina prevista per il piano attestato di risanamento (ex art. 67 L.F.) è essenziale e poco dettagliata. Non sono stabiliti né il contenuto e la forma del piano, che non deve essere soggetto a pubblicità, né il consenso da parte dei creditori, se non nei limiti delle previsioni di accordi di ridefinizione delle posizioni debitorie.
Può inoltre non essere rispettato il principio della par condicio creditorum essendo consentito all’impresa in crisi definire degli accordi con i vari creditori che stabiliscano delle condizioni particolari di trattamento.
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