Niente recupero anticipato dell’IVA sui crediti concorsuali. Il nuovo ddl bilancio 2017 ripristina l’art. 26 dpr n. 633/72 nella versione ante modifiche della L. 208/2015. Una vera e propria controriforma che ripristina di fatto il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imposta solamente al momento della chiusura della procedura, accertato definitivamente il mancato soddisfacimento del creditore.
I creditori incappati in un fallimento o altre procedure concorsuali oltre a vedere vanificata la possibilità di recuperare nell’immeditato l’IVA già versata dovranno attendere le lungaggini della procedura per recuperare, nella peggiore dell’ipotesi, l’imposta già versata all’erario. Il ddl di bilancio, nel dettaglio, prevede di cancellare dall’art. 26 del dpr 633/72 alcune disposizioni, tra cui:
- il comma 4 lett. a, che consente al fornitore il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, e portare in detrazione l’imposta, in conseguenza del mancato pagamento da parte del cessionario/committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della L.F, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d)” della medesima Legge Fallimentare;
- il comma 11, che stabilisce che ai fini del predetto comma 4, lett. a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tra le modifiche dell’art. 26, viene prevista l’integrazione del comma 2, che riporta in pratica il testo normativo nella versione precedente la legge n.208/2015, nello specifico il diritto di emissione della nota di variazione e la successiva detrazione dell’imposta potranno applicarsi: “al mancato pagamento in tutto i in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordi di ristrutturazione dei debiti……”. Il recupero dell’IVA già versata all’erario, quindi, continuerà ad essere possibile soltanto alla chiusura della procedura, nel momento in cui risulterà definitivo il mancato soddisfacimento del credito.
Quali effetti
Sebbene l’intento della modifica dell’art. 26 del dpr 633/1972 sia quello di garantire un risparmio per l’erario di 340 milioni per il 2017 e altrettanti negli anni 2018-2023, dal lato del creditore insoddisfatto, e incappato in una procedura concorsuale il danno rischia di diventare duplice. Difatti, se il recupero immediato dell’imposta (a seguito di attivazione procedura) favorisca la giusta collaborazione tra il creditore e debitore, soprattutto negli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.), concordato preventivo (art. 160 L.F.) e composizione della crisi da sovra-indebitamento per soggetti non fallibili (art. 67 L.F.), con il mancato riconoscimento della detraibilità anticipata dell’IVA tali accordi vengono significativamente compromessi in termini di convenienza. In termini finanziari, invece, posticipando (spesso di anni) il momento “dell’incasso del credito”, il fabbisogno finanziario del creditore è legato al costo sostenuto: per la merce o il servizio prestato, l’IVA versata, le imposte sul reddito generate dal ricavo conseguito e non incassato.
Lucio Steduto