Nuova linfa vitale alle “start-up innovative” grazie all’investment compact contenuto nella legge n.33/2015 e pubblicata in G.U. n.70 del 25/03/2015. E’ divenuta ormai legge la possibilità di costituire e modificare una start-up che abbia le caratteristiche di innovatività senza l’ausilio del notaio. Un provvedimento legislativo che si congiunge al DL 179/2012 (c.d. Decreto Crescita-bis), che ha previsto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la start-up innovativa. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 della summenzionata legge si definisce start-up innovativa “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia (art. 73 DPR 917/1986), le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato…” Lo stesso legislatore, sempre nell’art. 25, fissa una serie di parametri precisi, che devono essere posseduti congiuntamente, affinché si possa parlare di start-up innovativa:
- di nuova costituzione ovvero costituita da non più di 48 mesi (limite portato a 5 anni);
- sede legale e operativa in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il valore totale della produzione, così come risultante dall’ultimo bilancio, non deve essere superiore a € 5.000.000 (tale limite per effetto dell’investment compact è stato così modificato: entro 50 milioni di fatturato oppure totale SP 43 milioni, numero massimo di dipendenti 250);
- gli utili non sono distribuiti ma reinvestiti all’interno della società;
- l’oggetto sociale esclusivo o prevalente riguarda: sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico;
- non è stata costituita a seguito di un’operazione straordinaria societaria (es. fusione, scissione, cessione).
Nello stesso tempo la start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- investire in ricerca e sviluppo almeno il 15% del maggior valore tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale dipendente altamente qualificato: almeno un terzo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito in una università italiana o estera, alternativamente dipendenti in possesso di laurea magistrale in misura pari a due terzi della forza lavoro complessivamente impiegata;
- essere titolare di una privativa industriale, a titolo di depositaria o licenziataria, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica ovvero di programmazione informatica.
Le nuove società che si costituiranno come SRL, SPA o cooperative potranno evitare il passaggio dal notaio, tale agevolazione garantirà un risparmio iniziale stimato tra i 2.500 e 5.000 € a seconda della compagine. Gli “imprenditori innovativi”, a questo punto, potranno avvalersi del commercialista anche per la costituzione ed eventuale modifica della start-up innovativa. La modalità di costituzione stabilita dalla legge 33/2015 prevede comunque un atto pubblico, esso, ai sensi dell’art. 4 comma 11-ter sarà di tipo standard tipizzato, dovrà essere adottato per decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente portato a conoscenza degli uffici del Registro delle Imprese territoriali.
La società del tipo start-up innovativa potrà quindi dichiararsi ufficialmente costituita a seguito dell’apposizione della firma digitale da parte dei soci sull’atto costitutivo tipizzato e successiva trasmissione dello stesso al Registro delle Imprese competente.
Per effetto di tali semplificazioni sembra proprio che l’imprenditore potrà costituire la propria società in brevissimo tempo, difatti standardizzando le procedure in sede di costituzione si potrà anche per le società parlare di “società in un giorno”. E i costi? Una nota dolente dell’investment compact riguarda l’associazione della start-up innovative alle PMI (piccole medie imprese innovative), se prima dell’entrata in vigore della nuova normativa le società innovative, iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese, potevano godere dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale, di segreteria e di imposta di bollo, per il futuro, nonostante la permanenza in una sezione speciale (STI – start-up innovative), per effetto dell’art. 4 comma 9 le PMI potranno godere della sola esenzione dell’imposta di bollo.
A conti fatti, i principali costi da sostenere in sede di costituzione per una start-up innovativa sono:
- diritto annuale Registro Imprese € 0
- Imposta di registro € 200
- diritti di segreteria € 0
- vidimazione libri sociali € 309,87 + € 16
- PEC società € 5,00
- firma digitale CNS su supporto tessera € 25,00
- compenso commercialista per costituzione, trasmissione documenti Registro Imprese, apertura partita IVA, comunicazione UNICA, comunicazioni SCIA enti locali, ecc: da definire con il professionista.
Lucio Steduto