Cessioni ai soci: immobili, beni mobili registrati, azioni o quote a tassazione ridotta – Le novità dalla legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, commi 115-121, ha introdotto agevolazioni fiscali riguardanti la cessione o l’assegnazione di beni immobili, mobili registrati, azioni o quote. Lo “sconto fiscale” ha natura temporanea e consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva su redditi IRPEF/IRES e dell’IRAP, mentre, per quanto concerne l’imposta di registro, la riduzione arriva al 50%.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare dell’agevolazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni. Sono espressamente escluse le società cooperative, rientrano invece le trasformazioni in società semplice e le ditte individuali che cederanno durante il 2016 immobili strumentali presenti nel libro cespiti alla data del 31/10/2015. Condizione necessaria ai fini dell’applicazione delle agevolazioni è per le società, l’iscrizione di tutti i soci nell’analogo libro al 30/09/2015, ovvero richiesta di iscrizione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità. L’intento principale dell’agevolazione in oggetto era riproporre una misura capace di sottrarre le società di comodo (anch’esse soggette al beneficio) dall’applicazione del regime penalizzante di cui all’art. 30, legge n. 724/1994.

Immobili/beni agevolabili e imposizione ridotta

Il legislatore ha previsto alcuni limiti applicabili alle varie tipologie di immobili, difatti, sono agevolabili solamente gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) non direttamente utilizzati dall’impresa. Tra questi, a titolo d’esempio, rientrano sicuramente gli immobili concessi in locazione o comodato, ceduti agli stessi soci. Rientrano altresì nel paniere agevolabile gli immobili merce e patrimonio non utilizzati direttamente dall’impresa (es. abitazioni e terreni agricoli o edificabili) nonché i beni mobili registrati (automezzi) dalle stesse caratteristiche di cui sopra. E’ quindi bene ricordare che solamente le cessioni o assegnazioni ai soci possono rientrare nel contesto agevolativo. Le imposte da applicarsi per queste tipologie di cessioni/assegnazioni vengono determinate in maniera sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria, difatti, è fissata un’aliquota dell’8% (10,5% per le società di comodo) sulla differenza tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione in società semplice. E’ inoltre prevista un’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate pari al 13%. Se l’imposta applicata sostituisce le imposte sui redditi IRPEF/IRES e IRAP, in tema di imposte indirette quali quelle di registro, vengono ridotte alla metà del loro valore di applicazione originario, differentemente le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Valore normale dei beni immobili

Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in riferimento ai valori catastali, ovvero al valore risultante dall’applicazione delle rendite, moltiplicato per specifici coefficienti stabiliti dalla legge. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi delle regole stabilite dal TUIR, o in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori (catastale o valore normale).

E davvero conveniente avvalersi dell’imposta sostitutiva?

Come tale, essa va a sostituire la tassazione ordinaria solamente per ciò che concerne il suo diretto campo di applicazione, in maniera del tutto indipendente rispetto al complessivo imponibile fiscale ottenuto dall’impresa. In pratica l’imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso in cui il risultato economico aziendale sia negativo, viceversa l’applicazione del regime ordinario sconta l’attività caratteristica con conseguente riduzione dell’imponibile fiscale.

Esempio

AURELIA SRL cede al socio Alfa immobile A/10 dal valore normale di € 100.000, presente nel libro cespiti da oltre 10 anni e dal valore fiscale residuo (costo storico – F.do ammortamento) di €20.000. Imponibile fiscale derivante dalla cessione € 80.000 (100.000-20.000).

Caso 1

AURELIA SRL nell’anno 2015 consegue un utile fiscale di € 10.000

Caso 2

AURELIA SRL nell’anno 2015 consegue una perdita fiscale di € 70.000

 

TASS. PRE-CESSIONE TASSAZIONE ORDINARIA TASSAZIONE SOSTITUTIVA TASSAZIONE COMPLESSIVA
 

CASO 1

 

€ 2.750 IRES

€ 425 IRAP

€ 24.750 IRES

€ 3.825 IRAP

€ 28.575

(imp.  fiscale € 10.000 +  € 80.000)

 

€ 6.400 sostitutiva

€ 2.750 IRES

€ 425 IRAP

€ 6.400 sostitutiva

€ 9.575

 

CASO 2

 

 

€ 0 IRES

€ 0 IRAP

 

€ 2.750 IRES

€ 425 IRAP

€ 3.175

(imp.  fiscale € 10.000)

 

€ 6.400 sostitutiva

€ 0 IRES

€ 0 IRAP

€ 6.400 sostitutiva

€ 6.400

 

Dall’analisi del CASO 1, ovvero in presenza di un utile imponibile pre-cessione l’applicazione dell’imposta sostitutiva garantisce un indubbio risparmio fiscale di ben € 19.000 (9.575 – 28.575). In maniera opposta l’applicazione dell’imposta sostitutiva in caso di perdite registrate prima della cessione (CASO 2) rende l’opzione dell’imposta sostitutiva del tutto antieconomica poiché non permette di compensare le perdite.

Termini

Gli atti di cessione o assegnazione a favore dei soci ovvero di trasformazione, devono essere effettuati entro il 30 settembre 2016. Il versamento della relativa imposta sostitutiva dovrà avvenire per il 60% entro il 30 novembre 2016, e per il restante 40% entro il 16/06/2017.

Lucio Steduto